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Rimborso credito IVA in Marocco: quale procedura seguire? 
 

Il credito IVA è calcolato dalla differenza tra l'IVA incassata sulle vendite e quella deducibile su acquisti, spese e immobilizzazioni. Nel caso in cui l'IVA dovuta sia superiore a quella riscossa, l'azienda beneficia di un credito IVA. Tuttavia, per essere rimborsata, l'azienda deve rispettare determinate soglie. 

Come presentare la richiesta di rimborso IVA? Quali sono i documenti giustificativi? Cosa si deve evitare affinché la vostra domanda sia ammissibile? Quanto ti ci vorrà?

LEC.ma rivela i punti a cui prestare attenzione a 

L'impresa la cui attività è soggetta ad IVA deve dichiarare l'IVA sulle proprie vendite o servizi ma anche l'IVA deducibile sul its riempitivi.

L'IVA da rimborsare o riscossa corrisponde all'importo dell'IVA che l'azienda ha fatto pagare al proprio cliente. Tale somma deve essere restituita allo Stato. Corrisponde a un debito per l'azienda.  

L'IVA da detrarre o IVA detraibile corrisponde all'importo dell'IVA che l'azienda ha pagato al momento dell'acquisto della merce. Tale somma   può essere detratta dall'IVA dovuta. 

LEC.ma ti svela alcuni consigli per ottenere il rimborso del tuo credito IVA e il metodo da seguire!

1- Presentare una richiesta al fisco locale da cui dipende il beneficiario:

 

  • La richiesta di rimborso di cui al 1° dell'articolo 103 del CGI che riguarda operazioni effettuate in regime di esenzione e/o del regime sospensivo di cui agli articoli 92 e 94 del CGI, deve essere formulata su o secondo un modulo redatto dall'Amministrazione, e depositato presso l'Agenzia delle Entrate da cui dipende il beneficiario, corredato dalla dichiarazione del fatturato di cui all'articolo 111 del CGI e dai documenti giustificativi costitutivi della pratica di rimborso prevista dall'articolo 25 I 1° e 2° del decreto n°2.06.574 del 10 hija 1427 (31 dicembre 2006) adottato per l'applicazione dell'IVA

  • La richiesta di rimborso del credito IVA di cui all'articolo 103-2° del CGI relativo al caso di cessazione dell'attività imponibile deve essere formulata alle condizioni previste ai punti 1° e 2° di I dell'articolo 25 del decreto citato di cui sopra e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cessazione dell'attività di cui al secondo comma dell'articolo 114 del Codice generale delle imposte.

  • La richiesta di rimborso avanzata dalle società soggette all'imposta, che hanno pagato l'imposta in occasione dell'importazione o dell'acquisto locale dei beni di cui al precedente articolo 92-I-6 e all'articolo 123 -22° deve essere accolta. alle condizioni previste dai 1° e 2° di I dell'articolo 25 del predetto decreto.

  • La richiesta di rimborso di cui all'articolo 103-4° presentata dalle società di leasing che intendano beneficiare del diritto al rimborso relativo al credito d'imposta indeducibile non imputabile deve essere formulata secondo le modalità previste ai punti 1° e 2° della I dell'articolo 25 del citato decreto. La richiesta di rimborso deve essere presentata al fisco locale da cui dipende il beneficiario, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare per le transazioni effettuate negli ultimi trimestri.

  • La domanda di rimborso di cui all'articolo 103 bis deve essere depositata trimestralmente presso l'Agenzia delle Entrate di appartenenza del soggetto passivo, nel mese successivo al trimestre in cui dalla dichiarazione di fatturato risulta un credito d'imposta non esigibile sui beni strumentali .

Questo articolo specifica che il credito d'imposta deducibile richiesto a rimborso non deve essere addebitato. I contribuenti sono tenuti a cancellare detto credito sulla dichiarazione di fatturato per il mese o trimestre successivo al trimestre che ha generato un credito d'imposta che dà luogo al rimborso.

 

Si precisa che le imposte pagate prima del trimestre oggetto della richiesta di rimborso non sono rimborsabili ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Tuttavia, queste tasse rimangono a carico.

  • La richiesta di rimborso dell'imposta gravante sulle operazioni di cui agli articoli 92 (I-28°)12 e 247-XII 13 del Codice generale delle imposte deve essere redatta su modello di modulo a tal fine predisposto dall'amministrazione e depositata con il fisco locale da cui dipende il beneficiario.

Tale richiesta deve essere presentata entro un termine non superiore all'anno successivo al trimestre per il quale si chiede il rimborso.

Tale periodo non deve superare un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno per il rimborso relativo alla costruzione di alloggi a basso valore immobiliare previsto dal citato articolo 247-XII. 12 Operazioni di vendita di alloggi sociali ad uso abitativo principale, la cui superficie copre

2- Presentare i documenti giustificativi:

2-1- Prova del fatturato:

 

2-1-1 Per le esportazioni:

 

a) Fatture di vendita:

 

Le fatture di vendita da presentare sono quelle registrate sul conto vendite dell'esportatore. In caso di esportazione di prodotti tramite un commissionario, il venditore deve consegnare a quest'ultimo una fattura contenente gli estremi e il prezzo degli oggetti o dei beni consegnati, nonché l'indicazione, sia del nome che dell'indirizzo di la persona per conto della quale è stata effettuata la consegna al commissionario, o del contrassegno o altro segno simile utilizzato dal commissionario per designare tale persona. Da parte sua, l'agente deve tenere un registro identico a quello previsto al comma precedente e deve rilasciare al suo mandante un certificato valido nell'anno del suo rilascio e con il quale si impegna a pagare l'imposta e le sanzioni dovute, in nel caso in cui la merce non venga esportata.

 

b) Avviso di esportazione:

 

Gli esportatori che intendono beneficiare del rimborso devono presentare, a corredo della dichiarazione di uscita, avvisi di esportazione timbrati dall'Amministrazione doganale e delle imposte indirette. Nel caso di spedizioni tramite pacco postale, l'esportatore deve esibire le ricevute di deposito presso l'ufficio postale. In assenza dei documenti sopra elencati, l'esportatore deve eccezionalmente esibire i certificati di esportazione rilasciati dall'ADII, che garantiscono l'effettiva esportazione dei prodotti per i quali è richiesta la restituzione.

 

c) Estratti di fattura

 

Gli avvisi di esportazione e le copie delle fatture di vendita devono essere riepilogati in estratti conto separati.

 

Tali dichiarazioni vengono notificate stabilendo la distinzione tra le diverse tipologie di prodotti e operazioni in base all'aliquota fiscale ad essi applicabile.

 

Agli esportatori di servizi, compresi i vettori internazionali, è richiesto, a titolo di prova del proprio fatturato all'esportazione, di produrre:

• copie dei contratti stipulati con l'estero;

• fatture di vendita, tali fatture di vendita devono riportare il numero e la data dell'ammissione temporanea in caso di esportazione di merci vincolate al regime doganale sospensivo;

• estratti conto e consulenza creditizia;

• documenti vistati dall'ufficio cambi, avviso di trasferimento di valuta da parte della banca ai propri clienti (modello denominato modulo II o modulo III) o da qualsiasi altro organismo autorizzato a tal fine che giustifichi il rimpatrio di valuta.

 

2-1-2- Per le vendite locali esenti:

 

a) Fatture e registrazioni di vendita:

 

Come gli esportatori, i beneficiari del rimborso devono produrre copia delle fatture di vendita che giustifichino il fatturato dichiarato che costituisce di fatto il massimale di rimborso. Queste copie delle fatture devono essere riepilogate su un estratto conto per tipo di prodotto.

 

b) Certificati di esenzione:

 

Per chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, i fornitori delle imprese esportatrici di prodotti o servizi che beneficiano della sospensione dell'acquisto dell'IVA ai sensi dell'articolo 94 del CGI, devono presentare copia del certificato nominativo rilasciato al proprio cliente dall'Agenzia delle Entrate.

 

Parimenti, anche i fornitori delle imprese beneficiarie dell'esenzione IVA con formalità ex art. 92 CGI, devono presentare copia del certificato di esenzione.

2-2- Giustificazione degli acquisti:

 

Il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto costituisce, ove previsto, l'estensione del diritto a detrazione di cui all'articolo 101 del CGI, ovvero l'imposta sul valore aggiunto gravata sugli elementi del prezzo delle operazioni che danno diritto al rimborso.

 

Questa è l'IVA applicata su tutte le componenti del prezzo di costo:

 

• materie prime ;

• i pacchi;

• fornitura di servizi;

• spese generali ;

• investimenti.

 

Non possono beneficiare del rimborso le tasse che sono escluse dal diritto a detrazione di cui all'articolo 106 del CGI

 

Non si apre quindi il diritto alla detrazione, avendo gravato l'imposta:

 

1°-beni, prodotti, materiali e servizi non utilizzati per scopi operativi;

2°-edifici e locali estranei alle operazioni;

3°-veicoli per il trasporto di persone, esclusi quelli adibiti al trasporto pubblico o al trasporto collettivo del personale aziendale;

4°-prodotti petroliferi non utilizzati come combustibili, materie prime o agenti di processo, esclusi:

 

• gasolio utilizzato per le esigenze operative dei mezzi di trasporto collettivo su strada di persone e merci nonché per il trasporto su strada di merci effettuato da soggetti passivi per conto proprio e con mezzi propri;

• gasolio utilizzato per l'esercizio di veicoli ferroviari passeggeri e merci;

• diesel e kerosene utilizzati per il trasporto aereo.

 

5°-acquisti e servizi di natura caritatevole;

6°-spese di missione, accoglienza o rappresentanza;

7°-La prestazione di servizi resi da qualsiasi agente di propaganda o intermediario assicurativo sulla base di contratti da lui forniti a una compagnia di assicurazioni;

8°-consegne e vendite diverse dal consumo in loco, relative a vini e bevande alcoliche, nonché consegne e vendite di tutti i lavori o oggetti, diversi dagli strumenti, realizzati interamente o in parte in oro, platino o argento.

 

2-2-1 Importazione diretta:

 

Per i prodotti importati direttamente dai beneficiari del rimborso, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'ingresso in Marocco è giustificato dalla presentazione delle fatture di acquisto e della dichiarazione di importazione nonché dalle ricevute doganali e da una dichiarazione contenente i riferimenti di ogni importazione.

 

Si tratta di un documento redatto sulla base delle ricevute rilasciate dall'ADII e la cui redazione non sembra porre particolari problemi.

 

Per beneficiare del rimborso previsto dall'articolo 103 bis, le fatture di acquisto di beni strumentali, materiali e strumenti, dichiarazioni di importazione e ricevute doganali devono essere redatte a nome del beneficiario, indicando il pagamento della relativa imposta sul valore aggiunto. In caso di più importazioni, ai suddetti documenti deve essere allegata una dichiarazione indicante, per ciascuna importazione, il numero della dichiarazione di importazione, il numero e la data della ricevuta doganale di conferma del pagamento finale dei dazi e l'esatta natura della beni strumentali, materiali e strumenti, il valore trattenuto per il calcolo dell'IVA e l'importo di quanto versato.

 

2-2-2 Shopping all'interno:

 

Per gli acquisti in Marocco, i beneficiari del rimborso devono allegare alla propria pratica, oltre alla dichiarazione di acquisto, tutte le fatture di acquisto in Marocco o memorie realizzate con IVA pagata, nonché quelle effettuate con sospensione o esenzione dall'IVA. copie dei corrispondenti certificati di esenzione.

 

L'originale delle fatture di acquisto deve riportare tutte le indicazioni ei riferimenti come quelli richiesti per la detrazione.

 

Pertanto, tutti gli acquisti per i quali i beneficiari non forniscono la fattura originale o se la fattura è incompleta, devono essere formalmente esclusi dal rimborso.

 

In pratica, se successivamente vengono prodotte le giustificazioni richieste, esse saranno oggetto di una nuova richiesta di rimborso da presentare entro un anno dalla data di presentazione delle dichiarazioni di rigetto.

 

In linea di principio è richiesta la presentazione della fattura di acquisto originale.

 

In mancanza, il beneficiario del rimborso dovrà:

 

- produrre copia della fattura di acquisto;

- allegare l'originale della fattura del fornitore.

 

Il servizio procede alla riconciliazione dell'originale con la copia della fattura di acquisto e il liquidatore appone su detta copia la menzione “visto conforme” seguita dal suo nome e dalla sua firma.

 

Per beneficiare del rimborso previsto dall'articolo 103 bis, gli acquisti locali devono essere giustificati dalle fatture per l'acquisto di beni strumentali, materiali e strumenti o dai verbali e dalle dichiarazioni provvisorie di lavori edili che danno diritto al rimborso, corredate, in in caso di più acquisizioni, un prospetto riepilogativo comprensivo del riferimento alle fatture o dei memorandum, il codice fiscale del fornitore, l'esatta natura del bene acquistato, l'importo IVA esclusa, l'importo della corrispondente IVA nonché il riferimento e i termini di pagamento relativi a tali fatture o note.

 

I soggetti che effettuano le operazioni di edilizia popolare di cui agli articoli 92 (I-28°) e 247-XII del Codice Generale delle Imposte devono inoltre fornire la prova dei loro acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 25 del decreto n. °2- 06-57415 preso per l'applicazione dei seguenti documenti:

 

- copia autenticata della licenza edilizia accompagnata dal piano di costruzione; - copia autenticata del permesso di soggiorno;

- copia autenticata del contratto di vendita.

3- Cosa evitare affinché la tua domanda sia ammissibile

Affinché la richiesta non possa essere respinta, in tutto o in parte, si devono evitare i seguenti motivi di rigetto.

 

Infatti, a seguito del deposito della domanda di rimborso, il contribuente può ricevere, dall'ufficio competente, un dettagliato resoconto delle imposte respinte.

 

Le ragioni che portano al parziale o totale rigetto delle imposte richieste al rimborso sono principalmente le seguenti:

 

3-1- Preclusione:

 

Questo è il caso di deposito tardivo della domanda:i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del rimborso devono farne richiesta, a pena di pignoramento, entro un termine non superiore ad un anno successivo alla scadenza del trimestre per il quale si chiede il rimborso.

 

Questo vale anche per le imposte pignorate:alcune fatture sono pignorate in relazione al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto quando il diritto alla detrazione sorge in una data antecedente all'anno successivo al trimestre per il quale si chiede il rimborso. Le relative tasse non danno diritto al rimborso.

 

L'importo di tali imposte non deve, quindi, essere dedotto dall'importo dell'imposta riscossa, a livello del foglio di liquidazione.

 

Tali fatture sono oggetto di una dichiarazione inviata, per informazione, ai contribuenti a mezzo lettera raccomandata con le stesse modalità delle dichiarazioni di rigetto.

3-2- Altri motivi di rifiuto:

 

- Shopping all'interno:

• Fattura non presentata;

• Fattura irregolare (non conforme agli standard commerciali);

• Bolla di consegna non accettata;

• Duplicare ;

• Assenza del numero di identificazione;

• Numero fattura: mancante-sovraccarico-o aggiunto successivamente (senza certificazione);

• Data di costituzione delle fatture: mancante-sovraccarico-o aggiunto successivamente;

• Fattura precedente all'identificazione della società o alla data di efficacia dell'opzione prevista dall'articolo 90 del CGI;

• Nome del beneficiario: mancante - sovraccarico - aggiunto a posteriori (senza certificazione);

• Fattura emessa a nome di un terzo;

• Assenza di designazione dell'apparecchiatura;

• Destinazione imprecisa dei prodotti o servizi (uso misto);

• Mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 102 e 112 del CGI (iscrizione in conto capitale fisso);

• Materiali da costruzione in grandi quantità la cui assegnazione non è giustificata dall'azienda;

• Assenza di riferimenti di pagamento o riferimenti di pagamento incompleti;

• In assenza di timbro di ricevuta per il pagamento in contanti, da detrarre dall'importo rimborsabile;

• Assenza della data di accettazione della cambiale (regime di addebito);

• Fatture non pagate per intero (rifiuto parziale);

• In caso di opzione: Scadenza di un mese non rispettata (art. 90 CGI);

• Detrazioni anticipate (da reintegrare nella cartella successiva);

• Nota di credito o abbuono passati come fattura (da reintegrare due volte);

• Credito non applicato o rimborso da ripristinare (art. 106);

• Operazioni escluse dal diritto alla detrazione e quindi al rimborso (art. 106 CGI), trattandosi in particolare di imposte gravate su:

- beni, prodotti, materiali e servizi non utilizzati per esigenze operative,

- edifici e locali estranei all'esercizio;

- prodotti petroliferi non utilizzati come combustibili, materie prime o agenti di fabbricazione, esclusi:

 

• gasolio utilizzato per le esigenze operative dei mezzi di trasporto collettivo su strada di persone e merci nonché per il trasporto su strada di merci effettuato da soggetti passivi per conto proprio e con mezzi propri;

• gasolio utilizzato per l'esercizio di veicoli ferroviari passeggeri e merci;

• acquisti e servizi di natura caritatevole;

• spese di missione, accoglienza o rappresentanza;

• le operazioni di cui all'articolo 99-3°-b;

• le operazioni di vendita e consegna relative ai prodotti, lavori e oggetti di cui all'articolo 100, ovvero le consegne e le vendite non al consumo nei locali, relative a vini e bevande alcoliche, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura di uno cento (100) dirham per ettolitro;

• Consegne e vendita di qualsiasi opera o oggetto, diverso dagli utensili, in tutto o in parte in oro, platino o argento;

 

Per gli acquisti anteriori al 2016, è deducibile, e quindi rimborsabile, solo fino al 50% del suo importo, l'imposta che abbia addebitato acquisti, lavori o servizi di importo pari o superiore a diecimila (10.000) dirham, e il cui pagamento è non giustificato da assegno barrato non girabile, carta commerciale, mezzo di pagamento magnetico, bonifico bancario, procedimento elettronico o da compensazione con debito nei confronti della stessa persona, purché tale compensazione sia effettuata sulla base di documenti debitamente datati e firmato dagli interessati e confermando l'accettazione del principio di compensazione.

 

Dal 1° gennaio 2016 l'IVA è deducibile, e quindi rimborsabile, solo nel limite di diecimila (10.000) DHS comprensivo di imposta per acquisti, lavori o servizi al giorno e per fornitore e ciò, nel limite di centomila (100.000 ) DHS comprensivo di IVA di detti acquisti al mese e per fornitore. Tale disposizione è applicabile dal 1° gennaio 2016 ai pagamenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 106-II del CGI.

 

- Acquisti di importazione:

 

• Discrepanza tra il numero DUM e quello sullo scontrino;

• Assenza di copia della fattura di acquisto all'importazione;

• Assenza della dichiarazione di importazione;

• Assenza della ricevuta di versamento IVA in originale;

• Ricevuta manoscritta non certificata dalla dogana.

4- Il destino della richiesta di rimborso: liquidazione

 

I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 103 del Codice generale delle imposte sono liquidati entro un termine massimo di tre (3) mesi dalla data di deposito dell'ammissibile e completo richiesta.

 

Conseguentemente, ai sensi di legge, la liquidazione della domanda si concretizza con una decisione di rimborso, e ciò indipendentemente dall'effettivo rimborso dell'importo dell'imposta.

Quest'ultimo deve essere tassativamente dedotto dal debitore del credito di riporto del mese o trimestre durante il quale è avvenuto il trasferimento dell'importo del rimborso.

 

A tal fine, si informa il contribuente che l'ispettore liquidatore provvederà al rispetto della regolarizzazione che dovrà effettuare a livello di dichiarazione di fatturato a seguito dell'incasso dell'importo del rimborso.

4-1- Massimale di rimborso:

I rimborsi sono liquidati nei limiti dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto calcolata fittiziamente sulla base del fatturato dichiarato per il periodo in esame, nell'ambito delle operazioni beneficiarie del rimborso previsto dall'articolo 103 del CGI

 

Quando l'importo dell'imposta da rimborsare è inferiore al limite sopra fissato, la differenza costituisce una parte residua del massimale che può essere riportato al/i periodo/i successivo/i.

 

Tale limite è adeguato in funzione delle esenzioni fiscali ottenute, ove applicabili, ai sensi degli articoli 92 e 94 del CGI, tenuto conto dell'ammontare delle imposte fittizie relative a esenzioni, ammissioni temporanee e acquisti sospesi.

 

Per quanto riguarda le ammissioni temporanee (AT), l'imposta fittizia ad esse relativa si ottiene applicando l'aliquota normale del 20% al valore dei beni ammessi in AT.

 

Tale regolarizzazione deve essere effettuata a livello di ciascun trimestre, sottraendo al tetto di rimborso l'importo delle predette imposte fittizie.

 

4-2- Importo da rimborsare:

 

L'importo del rimborso è pari all'importo delle tasse richieste per il rimborso al netto delle tasse rifiutate e delle tasse pignorate e aumentato, se applicabile, del credito d'imposta del periodo precedente.

L'importo da rimborsare dipende da due situazioni:

 

Massimale superiore all'importo da rimborsare:in tal caso l'importo ottenuto viene integralmente rimborsato e la differenza costituisce saldo del plafond da riportare al periodo successivo;

 

• Soffitto inferiore all'importo da rimborsare:Il rimborso viene effettuato fino al massimale e la differenza costituisce un credito d'imposta da riportare al periodo successivo.

 

4-3- Rimborsi con procedure di liquidazione specifiche:

 

Sebbene queste tipologie di rimborso seguano le stesse modalità sopra sviluppate, sono caratterizzate da alcune particolarità che le differenziano.

 

Rimborso per acquisto di beni strumentali:

 

Ai sensi dell'articolo 103-3° del CGI, i contribuenti che hanno corrisposto l'imposta per l'acquisto di beni strumentali entro 36 mesi dall'inizio dell'attività beneficiano del rimborso dell'importo dell'IVA pagata.

 

Si tratta infatti di un puro e semplice rimborso dell'importo corrispondente all'imposta pagata e che non è limitato dal massimale di rimborso sopra sviluppato.

 

Tale importo deve risentire della detrazione pro rata applicata dal contribuente.

 

L'articolo 103bis introdotto dalla legge finanziaria per l'anno 2016 prevede che i rimborsi del credito d'imposta relativo ai beni di investimento siano liquidati, entro trenta (30) giorni dalla data di deposito della domanda di rimborso, nel limite dell'importo del valore aggiunto imposta su detti beni strumentali. La determinazione degli importi da rimborsare è effettuata dall'ispettore liquidatore attraverso un modello di modello redatto dall'amministrazione denominato “stato di liquidazione dell'IVA sugli investimenti”. I rimborsi liquidati sono oggetto di decisioni del Ministro incaricato delle finanze o di persona da lui delegata a tal fine e danno luogo all'istituzione di un provvedimento di rimborso.

 

Rimborso in operazioni di leasing:

 

Le società di leasing beneficiano del diritto al rimborso relativo al credito d'imposta derivante dal 1° gennaio 2008 secondo quanto previsto dagli articoli 103-4° e 125 (VI) CGI

 

In questo caso specifico, è l'imposta dovuta per un trimestre che funge da massimale di rimborso. Pertanto, i rimborsi richiesti vengono liquidati fino all'importo del credito d'imposta sul valore aggiunto deducibile per lo stesso trimestre.

 

Rimborso in caso di cessazione dell'attività:

 

Il soggetto passivo che cessa la propria attività, soggetto ad imposta sul valore aggiunto, è tenuto a dichiarare i clienti debitori entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione dell'attività ea pagare la relativa imposta. Inoltre, per consentirle di beneficiare delle detrazioni dell'imposta che hanno gravato sugli elementi del prezzo di costo delle vendite relative a tali clienti debitori o di quella il cui fatto generatore non si è ancora verificato, il legislatore ha previsto all'articolo 103 del CGI , il rimborso, in caso di cessazione, del credito d'imposta derivante dall'applicazione della regola della compensazione. Tale rimborso non può in nessun caso essere superiore alle trattenute autorizzate per le quali l'evento scatenante si è verificato successivamente alla data di cessazione.

 

Rimborso per operazioni di costruzione di alloggi a basso valore immobiliare:

 

I promotori immobiliari che realizzano alloggi di basso valore immobiliare esenti da IVA ai sensi dell'articolo 247-XII del CGI, beneficiano del diritto al rimborso dell'IVA addebitata sul costo di costruzione di detti alloggi.

Per beneficiare del rimborso e in ottemperanza alle disposizioni normative previste dall'articolo 10 del decreto n° 2.06.574 del 10 hija 1427 (31 dicembre 2006) adottato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, il promotore immobiliare interessato deve depositare una richiesta redatta su modello di modulo fornito dall'amministrazione al servizio locale da cui dipende.

 

Il deposito della predetta domanda deve essere effettuato entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno. I promotori immobiliari interessati devono allegare alle proprie richieste di rimborso, oltre ai documenti giustificativi degli acquisti, i seguenti documenti:

 

- copia autenticata della licenza edilizia accompagnata dal piano di costruzione;

- copia autenticata del permesso di soggiorno;

- copia autenticata del regolamento di comproprietà;

- copia autenticata dei contratti di vendita.

 

I promotori immobiliari interessati devono tenere una contabilità separata per le operazioni di costruzione dei locali residenziali di cui all'articolo 247-XII del citato codice.

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